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Variante al Regolamento Urbanistico

COSA

Con D.C.C. n. 11 del 14/03/2012 è stata approvata la variante al Regolamento Urbanistico, efficace dal 18/04/2012, data di pubblicazione sul B.U.R.T.

In conformità al piano strutturale, il Regolamento Urbanistico disciplina l’attività urbanistica ed edilizia per l’intero territorio comunale e si compone di due parti:

a) la disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti, valida a tempo indeterminato;

b) la disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio, con valenza quinquennale.

Per la gestione degli insediamenti esistenti il R.U. disciplina gli interventi per la tutela e la valorizzazione dei centri e dei nuclei storici, del territorio rurale e dei suoi complessi edilizi e gli interventi sul patrimonio edilizio nel territorio urbanizzato.

Per la gestione delle trasformazioni il R.U. individua gli interventi di nuova edificazione, quelli soggetti a piano attuativo e a progetto unitario convenzionato, le aree destinate ad opere di urbanizzazione primaria e secondaria, i beni sottoposti a vincolo espropriativo e. ove prevista, la perequazione urbanistica e territoriale, la compensazione urbanistica e il piano comunale di protezione civile.

Il R.U. contiene inoltre le disposizioni per la programmazione degli interventi volti all’abbattimento delle barriere architettoniche nell’ambito urbano.

In data 18/12/2019 con D.C.C. n. 78 è stato avviato il procedimento per la formazione di nuovi strumenti di pianificazione.

 

Il Regolamento Urbanistico è composto da:

- Relazione Generale ;
Norme Tecniche di Attuazione ;


Elaborati grafici di progetto :


Elaborati

 

CHI

Visionabile da tutti.

COME

PER APPROFONDIRE:

Delibera n. 36 del 19/12/2016 di interpretazione degli articoli 64, 65 e 66 delle N.T.A.

Premesso che:

- l'art. 63 delle N.T.A. prevede che fra le attività consentite ricadano le attività artigianali tipiche e di servizio come botteghe artigiane non inquinanti, compatibili con le vigenti norme in materia di emissione sonora, con attività inerenti e a servizio della residenza;

- l'art. 64 prevede che fra le attività consentite ricadano le botteghe artigiani non inquinanti e non comportanti emissioni in atmosfera di qualsiasi tipo;

- l'art. 65 prevede che fra le attività consentite ricadano le botteghe artigiani non comportanti emissioni in atmosfera di qualsiasi tipo;

- l'art. 66 prevede che fra le attività consentite ricadano le botteghe artigiani non comportanti emissioni in atmosfera di qualsiasi tipo;

e preso atto di tale incongruenza della norma riportata per le aree urbanistiche C2, C3 e C4 poiché pare tutelare maggiormente queste aree rispetto al centro storico;

si delibera di interpretare la norma degli art. 64, 65 e 66 in analogia con quanto disposto all'art. 63 e pertanto ritenere valida anche per tali articoli la dicitura “botteghe artigiane non inquinanti”, anzichè “botteghe artigiane non comportanti emissioni in atmosfera di qualsiasi tipo”.

RESPONSABILE

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